Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento - Conversione dell'atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell'opinio di amicus curiae - Esclusione. (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo e non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. Rendere ammissibile l’intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, contrasterebbe infatti con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso ad esso avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo. (Precedenti: S. 106/2019 – mass. 42227; S. 35/2017 – mass. 39591; S. 71/2015 – mass. 38333; O. 191/2021 – mass. 44211; O. 202/2020 – mass. 43024).
Non è ipotizzabile una sorta di conversione dell’atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell’opinio di amicus curiae. Le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata.
(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi ad adiuvandum di R. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nonché degli artt. 1 della legge n. 219 del 2017, e 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e sostituito).