Sentenza 270/2010 (ECLI:IT:COST:2010:270)
Massima numero 34885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34879  34880  34881  34882  34883  34884


Titolo
Impresa e imprenditore - Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui alla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Assoggettamento ad una disciplina derogatoria dell'ordinario procedimento di controllo (con particolare riguardo all'esclusione della necessità di autorizzazione di cui alla legge n. 287 del 1990 e alla previsione di una notifica preventiva dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata a prescrivere idonee misure comportamentali e a definire il termine, comunque non inferiore a tre anni, per la cessazione di eventuali posizioni di monopolio) - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della libertà di concorrenza e della parità di trattamento tra imprese concorrenti - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 10, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto ha disposto, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e sottoposte ad amministrazione straordinaria, una deroga al procedimento di controllo stabilito dalla legge n. 287 del 1990, prevedendo, in particolare, l'esclusione della necessità di autorizzazione di cui alla suddetta legge e la preventiva notifica di tali operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata a prescrivere idonee misure comportamentali e a definire il termine, comunque non inferiore a tre anni, per la cessazione di eventuali posizioni di monopolio. La disciplina posta dalla legge n. 287 demanda all'Autorità il compito di valutare se le concentrazioni comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, stabilendo le misure necessarie per porvi rimedio. Essa, tuttavia, non è a contenuto costituzionalmente vincolato, potendo il legislatore prevedere la possibilità di autorizzare operazioni di concentrazione in funzione di altri interessi costituzionalmente rilevanti, diversi da quelli inerenti all'assetto concorrenziale del mercato. Nel caso in esame, il legislatore è intervenuto con una norma-provvedimento, il cui scrutinio di ragionevolezza richiede di accertare in maniera stringente se siano identificabili interessi in grado di giustificarla e se sia stata realizzata una scelta proporzionata ed adeguata. Tale verifica ha esito positivo. La norma de qua indica che le concentrazioni ivi disciplinate rispondono «a preminenti interessi generali», da individuare alla luce del contesto di riferimento e dei lavori preparatori. Nella specie, occorreva fronteggiare una situazione di gravissima crisi di un'impresa in amministrazione straordinaria, che svolgeva un servizio pubblico essenziale del quale doveva essere garantita la continuità, peraltro in un settore particolare, strategico per l'economia nazionale e meritevole di distinta considerazione, che esigeva di scongiurare distorsioni ed interruzioni suscettibili di ricadute sistemiche in ulteriori comparti. Tale obiettivo è attestato nei lavori preparatori, dai quali emerge l'intento del legislatore di garantire la continuità del trasporto aereo su tutte le rotte nazionali e di evitare la dissoluzione di un'impresa di rilevanti dimensioni e la dispersione del valore aziendale, in vista della tutela dei livelli occupazionali e di esigenze strategiche dell'economia nazionale. Questi interessi sono riconducibili alle ragioni di «utilità sociale» ed ai «fini sociali» (art. 41 Cost.) che giustificano uno specifico, eccezionale, intervento di regolazione estraneo alla sfera di competenza dell'Autorità. L'irragionevolezza è, inoltre, esclusa dal rilievo che siffatta scelta può essere iscritta nella nuova modalità di approccio alla crisi dell'impresa che caratterizza l'ordinamento e che ha ispirato anche la riforma della legge fallimentare, connotata dal superamento della concezione liquidatoria dell'impresa in favore di quella diretta alla conservazione del valore dell'azienda. Se il bilanciamento di plurimi interessi e l'eccezionalità della situazione impongono una scelta non tipica del controllo antitrust ma con profili di politica economica e di regolazione del mercato, questa scelta non può essere giudicata irragionevole solo perché operata con un atto legislativo. Una volta identificati gli interessi costituzionalmente rilevanti riconducibili alle clausole generali dell'«utilità sociale» e dei «fini sociali» (art. 41 Cost.), la soluzione realizzata per garantirne la tutela resiste al necessario test di proporzionalità al quale va sottoposta. La disciplina della concorrenza permette, infatti, di tenere conto di detti interessi e di valorizzarli anche al fine di una particolare conformazione del controllo delle concentrazioni. Inoltre, la norma impugnata ha confermato la possibilità per l'Autorità di colpire ex post l'eventuale abuso di posizione dominante che seguisse alla concentrazione. Il legislatore ha, altresì, dimostrato attenzione per i consumatori, mantenendo fermo il potere dell'Autorità di stabilire le misure comportamentali idonee a garantirne gli interessi, di esercitare un controllo continuo e di modulare nel tempo le misure. Infine, la norma in esame ha attribuito all'Autorità il potere di definire «il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare»: il carattere transitorio della disciplina derogatoria concorre a farne escludere l'irragionevolezza e l'incidenza sugli evocati parametri.

Sulle ragioni di utilità sociale e sui fini sociali suscettibili di giustificare limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata, e alla libertà di concorrenza che ne costituisce manifestazione, v. le citate sentenze n. 152/2010, n. 167/2009, n. 94/2009, n. 64/2007, n. 279/2006, n. 386/1996, n. 388/1992, n. 439/1991, n. 63/1991, n. 548/1990, n. 241/1990, n. 446/1988, n. 223/1982, n. 20/1980, n. 97/1969 e n. 46/1963, nonché l'ordinanza n. 162/2009.

Sull'ampiezza e sul contenuto della materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze n. 45/2010, n. 326/2008, n. 320/2008, n. 63/2008, n. 51/2008, n. 431/2007, n. 430/2007, n. 401/2007, n. 80/2006, n. 242/2005, n. 175/2005, n. 272/2004 e n. 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/12/2003  n. 347  art. 4  co. 4

legge  18/02/2004  n. 39  art.   co. 

decreto-legge  28/08/2008  n. 134  art. 1  co. 10

legge  27/10/2008  n. 166  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte