Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Sistema elettorale - Partecipazione delle liste escluse dalla soglia nazionale di sbarramento all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti - Mancata previsione - Denunciata violazione di numerosi parametri - Questione prospettata in modo contraddittorio - Richiesta di intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), impugnato, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo [recte: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], nella parte in cui non consente anche alle liste escluse dalla soglia nazionale di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. La questione è, innanzitutto, prospettata in modo contraddittorio, poiché il rimettente, da un lato, giudica manifestamente infondata un'ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita all'introduzione della soglia di sbarramento che esclude dal riparto dei seggi le liste che non raggiungono il 4% dei voti validi; dall'altro, censura la disciplina relativa all'attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l'abbiano superata. Di qui la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall'attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l'abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento, non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia. In ogni caso, pur ammettendo che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall'attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con gli evocati parametri, il rimettente ha domandato una pronuncia additiva preclusa alla Corte in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. In particolare, il giudice a quo ha sollecitato l'introduzione di un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l'abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, all'aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa.
Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni rivolte a sollecitare un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., fra le più recenti, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 59/2010 e n. 22/2010.