Sentenza 271/2010 (ECLI:IT:COST:2010:271)
Massima numero 34887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  08/07/2010;  Decisione del  08/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34886


Titolo
Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - Sistema elettorale - Distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale - Rispetto del numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 - Mancata previsione - Denunciata violazione di numerosi parametri - Richiesta di intervento additivo riservato al legislatore in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), impugnato, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo [recte: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Il legislatore ha adottato in materia un sistema elettorale proporzionale a collegio unico nazionale, articolato in circoscrizioni, nell'ambito delle quali devono essere presentate le liste. Nella disciplina convivono due esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Esse riflettono, rispettivamente, il criterio della proporzionalità politica (che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto) e il principio della rappresentanza territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri). Le riferite esigenze, difficilmente armonizzabili, non possono essere fra loro perfettamente conciliate. Esistono, tuttavia, diversi possibili meccanismi correttivi che, senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale, riducono lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse spettanti in base alla popolazione. Questi meccanismi conseguono tale obiettivo al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell'ambito della singola circoscrizione. Il legislatore non ha, tuttavia, introdotto un meccanismo correttivo, sicché il riparto dei seggi fra le circoscrizioni continua ad avvenire in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione. Tanto premesso, il rimettente ha sollecitato alla Corte una pronuncia che abbia come effetto l'introduzione di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che, a differenza di quello vigente, sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979. Tuttavia, il giudice a quo non ha precisato quale dei possibili sistemi dovrebbe essere introdotto per contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale. In ogni caso, spetta al legislatore individuare la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata. In presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, la Corte non può, infatti, sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata.

Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni rivolte a sollecitare un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., fra le più recenti, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 59/2010 e n. 22/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/01/1979  n. 18  art. 21  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 56

Costituzione  art. 57

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 10  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 11  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 39  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 40