Telecomunicazioni - Norme della Regione Toscana in materia di impianti di radiocomunicazione - Imposizione ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale degli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo - Eccezione di inammissibilità della questione per sopravvenuta inefficacia delle norme censurate - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., in quanto stabiliscono che gli oneri relativi all'effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile, esistenti sul territorio della Regione Toscana, siano posti a carico dei titolari di detti impianti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla parte privata, secondo cui le norme censurate dovrebbero ritenersi tacitamente abrogate per sopravvenuta incompatibilità con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003. Nel caso di specie, il Tribunale rimettente, negando che ricorrano le condizioni per una lettura costituzionalmente orientata delle norme in discussione, ha, di fatto, implicitamente escluso la possibilità, suggerita dalla difesa della parte privata, di risolvere il contrasto tra le disposizioni regionali e la citata norma statale in applicazione dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953, cioè ritenendo abrogate le prime per sopravvenuta e diretta incompatibilità con la seconda.
Per l'affermazione che il «controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma», v. la citata sentenza n. 222/2007.
Nel senso che, esclusa, implicitamente o esplicitamente, la ricorrenza di un fenomeno abrogativo, «ragioni essenziali di certezza del diritto» impongono, di fronte a un contrasto tra le disposizioni di legge regionale censurate e una successiva norma di principio statale, di «dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al proprio giudizio», v. la citata sentenza n. 153/1995.