Sentenza 272/2010 (ECLI:IT:COST:2010:272)
Massima numero 34889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34888  34890  34891


Titolo
Telecomunicazioni - Norme della Regione Toscana in materia di impianti di radiocomunicazione - Imposizione ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale degli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo - Violazione del divieto, previsto dal legislatore statale per tutte le pubbliche amministrazioni, di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, che impongono ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo. Le censurate disposizioni regionali contrastano, infatti, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come espressivo di un principio fondamentale della materia dell'ordinamento delle comunicazioni - che, al fine di promuovere ed agevolare l'installazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, vieta alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Se lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di impedire che le Regioni possano liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio e di scongiurare il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, simili obblighi potrebbero non essere imposti, tale esigenza si pone, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio dell'autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con l'amministrazione proprio in forza dell'originario titolo autorizzativo. Inoltre, gli oneri di cui all'impugnato art. 9, comma 6, si presentano del tutto imprevedibili, in quanto non predeterminati, non conosciuti e non quantificabili in anticipo dai gestori di telefonia al momento dell'attivazione degli impianti. (Restano assorbite le altre censure riferite alla dedotta violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.).

Sulle finalità dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, «espressione di un principio fondamentale» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, v. la citata sentenza n. 336/2005.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., di norme della Regione Valle d'Aosta in materia di telecomunicazioni contrastanti con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, v. la citata sentenza n. 450/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  06/04/2000  n. 54  art. 7  co. 6

legge della Regione Toscana  06/04/2000  n. 54  art. 9  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 4  

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 93  

direttiva CE  07/03/2002  n. 21  art.