Telecomunicazioni - Norme della Regione Toscana in materia di impianti di radiocomunicazione - Imposizione ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale degli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo - Violazione del divieto, previsto dal legislatore statale per tutte le pubbliche amministrazioni, di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, che impongono ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo. Le censurate disposizioni regionali contrastano, infatti, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come espressivo di un principio fondamentale della materia dell'ordinamento delle comunicazioni - che, al fine di promuovere ed agevolare l'installazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, vieta alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Se lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di impedire che le Regioni possano liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio e di scongiurare il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, simili obblighi potrebbero non essere imposti, tale esigenza si pone, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio dell'autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con l'amministrazione proprio in forza dell'originario titolo autorizzativo. Inoltre, gli oneri di cui all'impugnato art. 9, comma 6, si presentano del tutto imprevedibili, in quanto non predeterminati, non conosciuti e non quantificabili in anticipo dai gestori di telefonia al momento dell'attivazione degli impianti. (Restano assorbite le altre censure riferite alla dedotta violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.).
Sulle finalità dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, «espressione di un principio fondamentale» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, v. la citata sentenza n. 336/2005.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., di norme della Regione Valle d'Aosta in materia di telecomunicazioni contrastanti con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, v. la citata sentenza n. 450/2006.