Telecomunicazioni - Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Imposizione ai relativi titolari degli oneri concernenti le verifiche e i controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul territorio comunale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché asserito contrasto con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza e con il divieto, stabilito dal legislatore statale per tutte le pubbliche amministrazioni, di imporre oneri o canoni non previsti dalla disciplina nazionale - Natura regolamentare della norma censurata, come tale sottratta al sindacato di costituzionalità - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., in quanto impone ai relativi titolari gli oneri concernenti le verifiche e i controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul territorio comunale. La censura investe una disposizione regolamentare, come tale sottratta al sindacato di costituzionalità.
Sulla sottrazione delle norme regolamentari al sindacato di costituzionalità, v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 192/2010 e n. 59/2009.