Sentenza 272/2010 (ECLI:IT:COST:2010:272)
Massima numero 34891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Telecomunicazioni - Norme della Regione Toscana in materia di impianti di radiocomunicazione - Funzioni comunali - Attribuzione ai comuni della funzione di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 54 del 2000 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché asserito contrasto con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza e con il divieto, stabilito dal legislatore statale per tutte le pubbliche amministrazioni, di imporre oneri o canoni non previsti dalla disciplina nazionale - Difetto di rilevanza nel giudizio principale - Inammissibilità della questione.
Telecomunicazioni - Norme della Regione Toscana in materia di impianti di radiocomunicazione - Funzioni comunali - Attribuzione ai comuni della funzione di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 54 del 2000 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché asserito contrasto con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza e con il divieto, stabilito dal legislatore statale per tutte le pubbliche amministrazioni, di imporre oneri o canoni non previsti dalla disciplina nazionale - Difetto di rilevanza nel giudizio principale - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge regionale. La censurata disposizione, infatti, non contiene una norma che disciplina il profilo della ripartizione degli oneri economici conseguenti ai controlli effettuati dall'ARPAT, sicché essa - oltre a non porsi in contrasto, di per sé, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - non viene neppure in rilievo nel giudizio a quo, che ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento che ha ingiunto il pagamento di somme, tra l'altro, proprio per l'effettuazione di tali controlli.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge regionale. La censurata disposizione, infatti, non contiene una norma che disciplina il profilo della ripartizione degli oneri economici conseguenti ai controlli effettuati dall'ARPAT, sicché essa - oltre a non porsi in contrasto, di per sé, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - non viene neppure in rilievo nel giudizio a quo, che ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento che ha ingiunto il pagamento di somme, tra l'altro, proprio per l'effettuazione di tali controlli.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
06/04/2000
n. 54
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 07/03/2002
n. 21
art.
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 4
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 93