Sentenza 273/2010 (ECLI:IT:COST:2010:273)
Massima numero 34892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34893


Titolo
Illecito amministrativo - Depenalizzazione - Divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente - Configurazione della relativa infrazione come illecito amministrativo - Eccezione di inammissibilità della questione per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorità competente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale, per non avere il rimettente esplorato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sulla coesistenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale, in conseguenza della ritenuta non operatività del principio di specialità sancito dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, detto principio è applicabile all'ipotesi dell'impossessamento abusivo di acqua pubblica in forza del necessario riferimento alla struttura delle fattispecie, piuttosto che al bene protetto, per l'identificazione del rapporto di specialità tra norma amministrativa e norma penale, con la conseguenza che l'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 deve prevalere sull'art. 624 cod. pen. D'altra parte, la coesistenza della sanzione penale e di quella amministrativa non sarebbe necessariamente il frutto di un'interpretazione costituzionalmente orientata. L'effetto di depenalizzazione, scaturente dall'applicazione del principio di specialità, è stato voluto dal legislatore, che ben conosceva il sistema normativo nel quale la nuova disposizione andava ad inserirsi. La valutazione sulle questioni si riduce, pertanto, alla verifica della non manifesta irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con l'introduzione della norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  11/05/1999  n. 152  art. 23  co. 4

decreto legislativo  18/08/2000  n. 258  art. 7  co. 

regio decreto  11/12/1933  n. 1775  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte