Sentenza 274/2010 (ECLI:IT:COST:2010:274)
Massima numero 34894
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Città metropolitane - Decreto del Ministro dell'interno attuativo delle norme statali che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni di cittadini per la segnalazione agli organi competenti di situazioni di "disagio sociale" - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana - Riconducibilità della disciplina alla materia "servizi sociali", di competenza legislativa regionale residuale - Conseguente violazione della potestà regolamentare delle Regioni limitatamente alla parte riguardante l'attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale - Non spettanza allo Stato, in parte qua , della potestà esercitata - Conseguente annullamento parziale del decreto impugnato.

Testo

In relazione al conflitto di attribuzione sollevato avverso il decreto Ministro dell'interno attuativo delle norme statali che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni di cittadini per la segnalazione agli organi competenti di situazioni di "disagio sociale", va dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell'interno, adottare il decreto 8 agosto 2009, recante «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94», nella parte in cui disciplina l'attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale, con conseguente annullamento dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale», l'art. 1, comma 2, limitatamente alle parole «ovvero del disagio sociale,» e l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole «, ovvero situazioni di disagio sociale», del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009. Premesso che l'atto impugnato richiama, quanto al concetto di «sicurezza urbana», la definizione offerta dal d.m. 5 agosto 2008 (art. 1, comma 2), mentre non fornisce alcuna precisazione in ordine alla valenza del concetto alternativo di «disagio sociale», si deve concludere che - per le ragioni già indicate nella sentenza n. 226 del 2010 - la tesi delle ricorrenti non è fondata in rapporto alla prima delle due formule, mentre lo è rispetto alla seconda, in quanto comprensiva di interventi riconducibili alla materia «servizi sociali», di competenza legislativa regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). Ne deriva che, per la parte in cui disciplina l'attività di segnalazione di «situazioni di disagio sociale», l'atto impugnato viola anche il sesto comma dell'art. 117 Cost., che circoscrive la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di sua competenza legislativa esclusiva. Al fine di eliminare la rilevata lesione delle attribuzioni regionali, è sufficiente rimuovere i riferimenti alle «situazioni di disagio sociale» che compaiono nei commi 1 e 2 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 2 del decreto impugnato, con riguardo, rispettivamente, all'elenco delle associazioni di osservatori volontari, agli scopi e ai compiti di queste (l'ulteriore riferimento che figura nel quarto capoverso del preambolo ha carattere meramente descrittivo dei contenuti delle norme primarie attuate). Il discorso vale anche in rapporto alla ritenuta lesione del «principio di legalità», dato che tale ipotizzato profilo di illegittimità dell'atto resta, infatti, irrilevante in questa sede, qualora non ridondi in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione. Va poi escluso che l'atto impugnato sia tenuto comunque a prevedere forme di coordinamento con le Regioni, anche qualora l'attività degli osservatori volontari rimanga ristretta nell'ambito dell'«ordine pubblico e sicurezza»; infatti, l'art. 118, terzo comma, Cost., nel prevedere una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (immigrazione, ordine pubblico e sicurezza), non impegna indefettibilmente lo Stato a prevedere un simile coordinamento ogni qualvolta rechi disposizioni riferibili alle suddette materie. Con riguardo, infine, ai profili attinenti all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, che sarebbero inibiti al regolamento statale, in quanto non potrebbe comunque prevedere e disciplinare l'attività regionale di formazione, è sufficiente considerare che l'organizzazione dei suddetti corsi è configurata dalla norma come una mera facoltà delle Regioni e degli enti locali che vi abbiano interesse («Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento ...»), circostanza che esclude in ogni caso l'attitudine lesiva della previsione.

In tema di «ordine pubblico e sicurezza» (all'art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) e di «polizia amministrativa locale», v., citate sentenze n. 129/2009, n. 237 e 222/2006, n. 383 e n. 95/2005, n. 428/2004.



Atti oggetto del giudizio

 08/08/2009  n.   art.   co. 

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 40

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 41

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 42

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 43

 15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 44

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8    co. 1  

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8    co. 4  

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8    co. 5