Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Questioni relative alla competenza o alla giurisdizione del rimettente - Necessità di motivazione esplicita, o non espressa, a seconda che il difetto sia più o meno evidente (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario e gli effetti dell'inadempimento del medesimo obbligo). (Classif. 112005).
Per determinare l’inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza o di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi. (Precedenti: S. 101/2023; S. 267/2020 – mass. 43081; S. 99/2020 – mass. 42517; S. 24/2020 – mass. 42453; S. 189/2018 – mass. 40297; S. 269/2016 – mass. 39347).
Qualora sussista l’evidenza del vizio di difetto di competenza o di giurisdizione del giudice a quo, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni al riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale il giudizio della Corte costituzionale si ferma alla valutazione del suo carattere non implausibile, ancorché opinabile. Qualora, invece, difetti l’evidenza ictu oculi del vizio, l’ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione. (Precedenti: S. 79/2022 – mass. 44631; S. 65/2021 – mass. 43779; S. 267/2020 – mass. 43081; S. 99/2020 – mass. 42517; S. 24/2020 – mass. 42453; S. 189/2018 – mass. 40297; S. 269/2016 – mass. 39347).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost. – dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento del medesimo obbligo, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione).