Matrimonio - Possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto di sposarsi quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona, riconosciuto anche a livello sopranazionale - Questione già dichiarata inammissibile - Assenza di profili diversi o ulteriori - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione.
Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010.