Matrimonio - Possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione in danno dei cittadini d'inclinazione omosessuale - Disparità di trattamento rispetto alle persone transessuali - Contrasto con la tutela della famiglia come "realtà naturale"- Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, sia perché l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione.
Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010.
Per la manifesta infondatezza di questioni identiche ad altre già precedentemente dichiarate non fondate, in assenza di argomenti o profili diversi o ulteriori addotti dal rimettente, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 42/2009, n. 34/2009 e n. 16/2009.