Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà di accesso alla definizione agevolata del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Mancata previsione di analoga possibilità per il caso di condanna in appello - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di parità processuale delle parti e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione astratta e prematura e, pertanto, priva di attuale rilevanza - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell'accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero. La questione si presenta come astratta e prematura poiché il giudice del gravame non ha valutato se l'impugnazione appaia, almeno prima facie, non infondata. Perciò, difettando il presupposto prefigurato dal petitum (accertamento in appello della responsabilità dei convenuti, destinatari di una pronuncia di assoluzione in primo grado), manca la rilevanza attuale della questione per la definizione del giudizio a quo.
Per la manifesta inammissibilità di questioni prive di rilevanza attuale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 317/2009, ordinanze n. 77/2009, n. 39/2009 e n. 3/2009.