Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Notifica del ricorso oltre il termine stabilito a pena di decadenza - Non operatività dell'istituto della sospensione feriale dei termini con riferimento al processo costituzionale - Inammissibilità del ricorso.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Notifica del ricorso oltre il termine stabilito a pena di decadenza - Non operatività dell'istituto della sospensione feriale dei termini con riferimento al processo costituzionale - Inammissibilità del ricorso.
Testo
È inammissibile il ricorso notificato oltre il termine previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), termine stabilito a pena di decadenza, senza che operi l'istituto della sospensione feriale, tenuto conto delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il processo costituzionale deve rispondere.
In senso analogo, sul termine stabilito a pena di decadenza, v. citate sentenza n. 318/2009 e ordinanza n. 42/2004); sul non applicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale, v. citate sentenze n. 233/1993, n. 215/1986, n. 30/1973, n. 15/1967 e ordinanza n. n. 126/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
legge
23/07/2009
n. 99
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
co. 2