Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Notifica del ricorso oltre il termine stabilito a pena di decadenza - Non operatività dell'istituto della sospensione feriale dei termini con riferimento al processo costituzionale - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile il ricorso notificato oltre il termine previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), termine stabilito a pena di decadenza, senza che operi l'istituto della sospensione feriale, tenuto conto delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il processo costituzionale deve rispondere.

In senso analogo, sul termine stabilito a pena di decadenza, v. citate sentenza n. 318/2009 e ordinanza n. 42/2004); sul non applicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale, v. citate sentenze n. 233/1993, n. 215/1986, n. 30/1973, n. 15/1967 e ordinanza n. n. 126/1997.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2