Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo - Acquisizione del solo parere della Conferenza unificata per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Previsione dell'autorizzazione unica - Ricorso delle Regioni Calabria e Marche - Ritenuta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Doglianze basate su parametri estranei al riparto delle competenze legislative - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la questione di costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera f), in riferimento all'art. 3 Cost. Trattasi, invero, di doglianze basate su parametri estranei al riparto delle competenze, rispetto alle quali le ricorrenti non hanno dimostrato la incidenza sulle attribuzioni regionali.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 52/2010 e n. 233/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte