Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Acquisizione del solo parere della Conferenza unificata per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Previsione dell'autorizzazione unica - Ricorso delle Regioni Umbria, Liguria, Puglia ed Emilia Romagna - Ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. - Evocazione di parametro attributivo di una competenza esclusiva statale - Inammissibilità delle questioni.
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Acquisizione del solo parere della Conferenza unificata per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Previsione dell'autorizzazione unica - Ricorso delle Regioni Umbria, Liguria, Puglia ed Emilia Romagna - Ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. - Evocazione di parametro attributivo di una competenza esclusiva statale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera g), e dell'art. 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, poiché le ricorrenti, indicando - quale parametro asseritamente violato - l'art. 117, secondo comma, Cost., hanno evocato una disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 116/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte