Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Acquisizione del solo parere della Conferenza unificata per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Previsione dell'autorizzazione unica - Ricorso delle Regioni Umbria, Liguria, Puglia ed Emilia Romagna - Ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, Cost. - Evocazione di parametro attributivo di una competenza esclusiva statale - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera g), e dell'art. 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, poiché le ricorrenti, indicando - quale parametro asseritamente violato - l'art. 117, secondo comma, Cost., hanno evocato una disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 116/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte