Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Acquisizione del solo parere della Conferenza unificata per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Previsione dell'autorizzazione unica - Disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione - Ricorso delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte - Ritenuta violazione degli artt. 118 e 120 Cost. - Carenza di motivazione circa la pertinenza dei parametri evocati - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la questione promossa in riferimento all'art. 27, comma 27, in quanto basate su parametri - l'art. 120 Cost. e, quanto al ricorso del solo Piemonte, anche l'art. 118 Cost. - senza alcuna motivazione che ne chiarisca la pertinenza.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 27  co. 27

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte