Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale sanitario - Effetti in caso di inadempimento - Sospensione dell'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo professionale - Limitazione al solo personale che svolge prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio - Omessa previsione - Questioni sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e di precauzione, di quello del buon andamento, del diritto al lavoro, nonché dell'interesse dei pazienti alla continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 33, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. – dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, laddove prevede che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione.