Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione - Campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare - Ricorso della Regione Lazio - Formulazione del tutto generica delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni aventi ad oggetto il comma 2, lettere l) e q), dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Le censure mosse avverso tali disposizioni dalla sola Regione Lazio sono, infatti, del tutto generiche, in quanto non sorrette da alcuna argomentazione volta a chiarire le competenze regionali asseritamente lese.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte