Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Ricorso della Regione Lazio - Asserito illegittimo conferimento della delega legislativa in una materia riservata alla competenza legislativa concorrente (governo del territorio), in considerazione del carattere necessariamente dettagliato della legislazione delegata - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbe consentito conferire delega legislativa in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente, dal momento che le norme statali non possono assumere quel carattere dettagliato, che, a parere della ricorrente, avrebbero invece necessariamente le norme delegate, in riferimento ai princìpi e ai criteri direttivi adottati ai sensi dell'art. 76 Cost. Invero, la ricorrente erroneamente confonde il grado di determinatezza proprio dei princìpi e dei criteri direttivi della delega con quello, qualitativamente distinto e perciò non necessariamente coincidente, dei princìpi fondamentali di materia concorrente; ciò consente, in linea di principio, l'impiego della delega legislativa anche nelle materie a potestà legislativa ripartita.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 50/2005, n. 280/2004 e n. 359/1993.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte