Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Ricorso della Regione Lazio - Asserito illegittimo conferimento della delega legislativa in una materia riservata alla competenza legislativa concorrente (governo del territorio), in considerazione del carattere necessariamente dettagliato della legislazione delegata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbe consentito conferire delega legislativa in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente, dal momento che le norme statali non possono assumere quel carattere dettagliato, che, a parere della ricorrente, avrebbero invece necessariamente le norme delegate, in riferimento ai princìpi e ai criteri direttivi adottati ai sensi dell'art. 76 Cost. Invero, la ricorrente erroneamente confonde il grado di determinatezza proprio dei princìpi e dei criteri direttivi della delega con quello, qualitativamente distinto e perciò non necessariamente coincidente, dei princìpi fondamentali di materia concorrente; ciò consente, in linea di principio, l'impiego della delega legislativa anche nelle materie a potestà legislativa ripartita.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 50/2005, n. 280/2004 e n. 359/1993.