Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Lazio e Basilicata - Dedotto inadeguato coinvolgimento del sistema regionale, con pregiudizio delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui vi si prevede, ai fini dell'esercizio della delega, l'acquisizione del mero parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, posto che si tratterebbe di forma inadeguata di coinvolgimento del sistema regionale. Infatti, le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare, ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione, il che nella specie non si verifica.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 437/2001 e n. 225/2009.