Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Acquisizione del solo parere della Conferenza unificata per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Previsione dell'autorizzazione unica - Ricorso delle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Piemonte, Lazio e Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Molise - Denunciato accentramento in capo allo Stato della funzione amministrativa relativa al rilascio della autorizzazione unica per mezzo di chiamata in sussidiarietà in assenza della c.d. intesa forte con ciascuna Regione interessata, con pregiudizio delle competenze legislative e amministrative delle Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Erronea premessa interpretativa - Non incompatibilità della disciplina denunciata con la doverosa integrazione della delega circa la partecipazione della Regione interessata per mezzo dell'intesa - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. g) e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118. Le ricorrenti muovono dalla erronea premessa, secondo cui le disposizioni impugnate, nel prevedere espressamente una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all'esercizio della funzione amministrativa chiamata in sussidiarietà, imporrebbero di escluderne una terza ritenuta costituzionalmente necessaria, ovvero l'intesa con la Regione interessata, ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare. Invero, il silenzio del legislatore delegante in proposito non ha, né può avere alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato impediente paventato dalle ricorrenti; è infatti princìpio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che quest'ultima possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere. Ciò a prescindere dalla necessità di una puntuale disciplina legislativa delle modalità di esercizio dell'intesa e delle eventuali procedure per ulteriormente ricercarla in caso di diniego o comunque per supplire alla sua carenza; in queste situazioni il coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza immediata e diretta al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 383 e n. 62/2005, n. 6/2004 e n. 303/2003.