Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione astratta - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione astratta, giacché le ricorrenti non scioglierebbero il dubbio interpretativo se la norma si applichi anche alle intese con la Regione, o alle sole intese con gli enti locali propriamente detti. Nel caso di specie, i dubbi interpretativi delle ricorrenti non vanno oltre i margini della plausibilità, poiché la sola intesa che la legge di delega espressamente prevede si raggiunge in sede di Conferenza unificata, ed attinge in tal modo il sistema regionale.

Sulle possibilità, nel giudizio principale, di porre questioni cautelative ed ipotetiche, purché non implausibili, v. citata ordinanza n. 342/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte