Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione intesa a difendere la sola autonomia degli enti locali - Reiezione.
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione intesa a difendere la sola autonomia degli enti locali - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione intesa a difendere la sola autonomia degli enti locali, dato che la formulazione delle doglianze delle ricorrenti rende palese che esse si sono mosse a tutela non già dell'ente locale sostituito, ma esclusivamente delle proprie prerogative costituzionali.
In senso analogo, v. sentenza n. 196/2004, punto 14 del Considerato in diritto; e sentenza n. 120/2008.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte