Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Eccezione di inammissibilità della questione per il carattere prematuro ed ipotetico delle doglianze - Reiezione.
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Eccezione di inammissibilità della questione per il carattere prematuro ed ipotetico delle doglianze - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità concernente il carattere prematuro ed ipotetico delle doglianze, poiché, ove si ammettesse che la norma impugnata si applichi alle intese con le Regioni, la delega sarebbe già del tutto univoca circa l'introduzione di un potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 Cost., in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ciò che appunto costituisce l'oggetto della questione posta alla Corte.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità concernente il carattere prematuro ed ipotetico delle doglianze, poiché, ove si ammettesse che la norma impugnata si applichi alle intese con le Regioni, la delega sarebbe già del tutto univoca circa l'introduzione di un potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 Cost., in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ciò che appunto costituisce l'oggetto della questione posta alla Corte.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte