Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana e Lazio - Ritenuta violazione delle prerogative legislative e amministrazioni delle Regioni, con pregiudizio del principio di leale collaborazione - Erroneo presupposto interpretativo - Non applicazione della disposizione censurata alle intese con le Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, poiché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese con le Regioni; infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 20/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte