Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Ritenuta illegittima esclusione della Regione dall'esercizio del potere sostitutivo riferito ai gli enti locali che insistono sul territorio regionale - Non incompatibilità della disciplina denunciata rispetto alla interpretazione costituzionalmente conforme della delega non preclusiva dell'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo - Inammissibilità della questione.
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Ritenuta illegittima esclusione della Regione dall'esercizio del potere sostitutivo riferito ai gli enti locali che insistono sul territorio regionale - Non incompatibilità della disciplina denunciata rispetto alla interpretazione costituzionalmente conforme della delega non preclusiva dell'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui illegittimamente la Regione sarebbe esclusa dall'esercizio del potere sostitutivo riferito ai soli enti locali che insistono sul territorio regionale. Infatti, la sommarietà della delega legislativa sul punto non ha, né può avere, alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato di precludere l'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, fermo restando, altresì, che l'eventuale raggiungimento di un'intesa tra Stato ed enti locali, cui la Regione non abbia preso parte, in nessun modo potrebbe surrogarsi alle intese costituzionalmente dovute tra Stato e Regioni, così da ledere le prerogative di queste ultime.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui illegittimamente la Regione sarebbe esclusa dall'esercizio del potere sostitutivo riferito ai soli enti locali che insistono sul territorio regionale. Infatti, la sommarietà della delega legislativa sul punto non ha, né può avere, alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato di precludere l'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, fermo restando, altresì, che l'eventuale raggiungimento di un'intesa tra Stato ed enti locali, cui la Regione non abbia preso parte, in nessun modo potrebbe surrogarsi alle intese costituzionalmente dovute tra Stato e Regioni, così da ledere le prerogative di queste ultime.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte