Salute (Tutela della) - Consenso informato - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nei casi di trattamenti sanitari obbligatori e nel caso di vaccinazione obbligatoria - Omessa previsione - Questioni sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230002).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. – dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2. Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio cautelare di appello, sono prive di una plausibile motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione. Egli, infatti, si limita a richiamare le norme del codice di rito che, in astratto, precludono la rilevabilità d’ufficio in secondo grado della carenza di giurisdizione, senza però tener conto della statuizione sulla giurisdizione del giudice di primo grado, e cioè del presupposto che, in concreto, determina tale preclusione.