Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Possibilità di dichiarare i siti prescelti "aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione" - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché del principio di leale collaborazione, per chiamata in sussidiarietà, in difetto dell'intesa con la Regione interessata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Possibilità di dichiarare i siti prescelti "aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione" - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, nonché del principio di leale collaborazione, per chiamata in sussidiarietà, in difetto dell'intesa con la Regione interessata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si incentra sulla premessa interpretativa, secondo cui la disposizione impugnata costituirebbe il fondamento normativo della potestà statale di localizzare gli impianti nucleari, e si porrebbe perciò in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, disponendo una chiamata in sussidiarietà, in difetto di intesa con la Regione interessata. Tale interpretazione non ha fondamento. Appare infatti chiaro, fin dal contenuto letterale della norma, che il legislatore delegato non ha inteso qui disciplinare la fase di individuazione del sito, della quale si è invece occupato formulando le lettere g) e h) della medesima disposizione, ma la sola eventualità che, a sito prescelto, esso possa acquisire il particolare status di area soggetta a vigilanza e protezione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si incentra sulla premessa interpretativa, secondo cui la disposizione impugnata costituirebbe il fondamento normativo della potestà statale di localizzare gli impianti nucleari, e si porrebbe perciò in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, disponendo una chiamata in sussidiarietà, in difetto di intesa con la Regione interessata. Tale interpretazione non ha fondamento. Appare infatti chiaro, fin dal contenuto letterale della norma, che il legislatore delegato non ha inteso qui disciplinare la fase di individuazione del sito, della quale si è invece occupato formulando le lettere g) e h) della medesima disposizione, ma la sola eventualità che, a sito prescelto, esso possa acquisire il particolare status di area soggetta a vigilanza e protezione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte