Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi - Possibilità di dichiarare i siti prescelti "aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione" - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nelle materie di competenza concorrente del "governo del territorio" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, in quanto la norma impugnata si presterebbe a giustificare misure protettive eccedenti l'ambito della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per sconfinare sul terreno del governo del territorio, con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione della mancata previsione che tali misure siano adottate previa intesa con le Regioni o la Regione interessata e che l'intesa si estenda fino alla selezione dell'area. Tale presupposto interpretativo è privo di fondamento. Non è infatti dubbio che l'art. 117, secondo, comma, lettera h), Cost. giustifichi una disciplina statale finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, con particolare riferimento ai siti ove viene trattata l'energia nucleare, ovvero dove sono depositati i rifiuti radioattivi, attesi i gravi rischi che notoriamente conseguono ad un indebito trattamento di tali fonti e di tali materiali. In un simile contesto, la disposizione impugnata rimette allo svolgimento normativo di spettanza del legislatore delegato la più puntuale determinazione del contenuto delle misure necessarie, le quali assumeranno forme corrispondenti alla ragione giustificatrice che si è appena evidenziata. Quanto, poi, alla selezione dell'area di interesse strategico nazionale, una volta chiarito l'ambito applicativo della norma di delega, ed anche ammesso, in via meramente ipotetica, che essa sia più ampia della porzione di territorio ove l'impianto è collocato, deve ritenersi che la Regione non abbia titolo per concorrere all'esercizio di una funzione corrispondente ad un ambito di potestà esclusiva statale, che, nel rispetto dell'art. 118 Cost., sia stata allocata dalla legge nazionale presso organi centrali.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 15/2010 e n. 88/2009.
In materia di prevenzione dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico, v. citate sentenze n. 383/2005 e n. 6/2004.