Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e Umbria - Eccepita inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata - Reiezione.
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e Umbria - Eccepita inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata, stante l'ammissibilità di questioni interpretative, purché non prive di plausibilità, nel giudizio principale (nella specie, il dubbio concernente la natura del potere attribuito al CIPE, che il legislatore delegante non risolve espressamente, rientra entro i limiti di tolleranza appena enunciati).
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata, stante l'ammissibilità di questioni interpretative, purché non prive di plausibilità, nel giudizio principale (nella specie, il dubbio concernente la natura del potere attribuito al CIPE, che il legislatore delegante non risolve espressamente, rientra entro i limiti di tolleranza appena enunciati).
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte