Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34918  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Marche, Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e Umbria - Eccepita inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata, stante l'ammissibilità di questioni interpretative, purché non prive di plausibilità, nel giudizio principale (nella specie, il dubbio concernente la natura del potere attribuito al CIPE, che il legislatore delegante non risolve espressamente, rientra entro i limiti di tolleranza appena enunciati).

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte