Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche - Ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute" - Conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Insussistente carattere regolamentare della potestà conferita al CIPE - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche - Ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute" - Conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Insussistente carattere regolamentare della potestà conferita al CIPE - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevata per ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute", con conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale. Va infatti escluso che la norma impugnata abbia conferito al CIPE una potestà regolamentare. Nel caso di specie, la potestà affidata al CIPE non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l'amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell'esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale non è conferente il richiamo a parametro dell'art. 117, sesto comma, Cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevata per ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute", con conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale. Va infatti escluso che la norma impugnata abbia conferito al CIPE una potestà regolamentare. Nel caso di specie, la potestà affidata al CIPE non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l'amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell'esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale non è conferente il richiamo a parametro dell'art. 117, sesto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2009
n. 99
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte