Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34919  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche - Ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute" - Conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Insussistente carattere regolamentare della potestà conferita al CIPE - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevata per ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute", con conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale. Va infatti escluso che la norma impugnata abbia conferito al CIPE una potestà regolamentare. Nel caso di specie, la potestà affidata al CIPE non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l'amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell'esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale non è conferente il richiamo a parametro dell'art. 117, sesto comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte