Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34920  34921  34922


Titolo
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche - Ritenuta riconducibilità della disposizione denunciata alla materia "energia" di competenza legislativa concorrente - Conseguente lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nonché del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa in luogo del parere con la Conferenza unificata ovvero delle intese con ciascuna delle Regioni interessate - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla competenza concorrente in materia di energia, dato che la legge delega, in ragione di un interesse all'esercizio unitario della funzione, ne ha disposto la attrazione in sussidiarietà, limitandosi, tuttavia, a prevedere il parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa. Infatti, con riguardo al caso che ricorre con riferimento alla disposizione impugnata, in cui la legge statale, in materia di competenza concorrente, attribuisce la funzione amministrativa, di cui va assicurato l'esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 Cost. ad un organo centrale, laddove essa sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica, che esige, in quanto tale, scelte improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, deve ritenersi sufficiente il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella forma dell'espressione di un parere obbligatorio, piuttosto che dell'intesa.

Sulle attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà, v. citate sentenze n. 303/2003, punto 2.2 del Considerato in diritto, e n. 383/2005.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 285/2005, punto 9 del Considerato in diritto.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte