Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34921  34922


Titolo
Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria - Eccepita inammissibilità della questione per formulazione ipotetica della censura - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per formulazione ipotetica della censura. Infatti la doglianza è niente affatto «ipotetica», giacché paventa, in modo univoco, la spoliazione del potere regionale di interloquire in sede di intesa con l'Amministrazione statale, in ragione della deroga alla normativa urbanistica regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 27  co. 27

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte