Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali "che prevedono limiti di localizzazione territoriale" - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria - Denunciata violazione, con disposizione dettagliata, della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie dell'"energia", del "governo del territorio", della "tutela della salute", con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale, al fine di contenere, per quanto possibile, l'emissione nell'ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all'insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Infatti, non vengono coinvolte dalla deroga né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti di produzione di energia elettrica, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Così interpretato, l'art. 27, comma 27, della legge impugnata si sottrae a censura.
In materia, v. citate sentenze n. 314/2009, n. 103/2006, n. 303/2007, n. 383/2005, punto 12 del Considerato in diritto, n. 331 e n. 307/2003.