Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34922


Titolo
Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali "che prevedono limiti di localizzazione territoriale" - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria e Liguria - Denunciata violazione, con disposizione dettagliata, della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie dell'"energia", del "governo del territorio", della "tutela della salute", con lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale, al fine di contenere, per quanto possibile, l'emissione nell'ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all'insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall'art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Infatti, non vengono coinvolte dalla deroga né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti di produzione di energia elettrica, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Così interpretato, l'art. 27, comma 27, della legge impugnata si sottrae a censura.

In materia, v. citate sentenze n. 314/2009, n. 103/2006, n. 303/2007, n. 383/2005, punto 12 del Considerato in diritto, n. 331 e n. 307/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 27  co. 27

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte