Sentenza 278/2010 (ECLI:IT:COST:2010:278)
Massima numero 34922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 22/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34899  34900  34901  34902  34903  34904  34905  34906  34907  34908  34909  34910  34911  34912  34913  34914  34915  34916  34917  34918  34919  34920  34921


Titolo
Edilizia e urbanistica - Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici) - Installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, con esclusione della necessità di conseguire apposito titolo abilitativo a fini urbanistici ed edilizi per la loro realizzazione - Carattere dettagliato della disposizione censurata, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti circoscritti - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per violazione dell'art.117, terzo comma, Cost. La disposizione denuncaiata prevede una disciplina concernente un ambito specifico, in quanto si riferisce esclusivamente alle «strutture turistico-ricettive all'aperto» (campeggi, villaggi turistici - secondo la individuazione fatta dalle varie leggi regionali); inoltre, essa ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulottes, case mobili, ecc.). In queste ipotesi la disposizione impugnata esclude la rilevanza di tali attività a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessità di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo, cioè della precarietà del manufatto, dovendo trattarsi di «mezzi mobili» secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali. Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sé sufficiente, ed anzi è espressamente esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell'opera, in quanto si prevede esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. Orbene, risulta evidente che l'intervento del legislatore statale presenta carattere di norma di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio.

In materia di governo del territorio, v. citate sentenze n. 16/2010, n. 340/2009 e n. 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/2009  n. 99  art. 3  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte