Edilizia e urbanistica - Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici) - Installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, con esclusione della necessità di conseguire apposito titolo abilitativo a fini urbanistici ed edilizi per la loro realizzazione - Carattere dettagliato della disposizione censurata, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti circoscritti - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa concorrente statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per violazione dell'art.117, terzo comma, Cost. La disposizione denuncaiata prevede una disciplina concernente un ambito specifico, in quanto si riferisce esclusivamente alle «strutture turistico-ricettive all'aperto» (campeggi, villaggi turistici - secondo la individuazione fatta dalle varie leggi regionali); inoltre, essa ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulottes, case mobili, ecc.). In queste ipotesi la disposizione impugnata esclude la rilevanza di tali attività a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessità di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo, cioè della precarietà del manufatto, dovendo trattarsi di «mezzi mobili» secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali. Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sé sufficiente, ed anzi è espressamente esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell'opera, in quanto si prevede esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. Orbene, risulta evidente che l'intervento del legislatore statale presenta carattere di norma di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio.
In materia di governo del territorio, v. citate sentenze n. 16/2010, n. 340/2009 e n. 401/2007.