Fallimento e procedure concorsuali - Decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento - Termine di quindici giorni per il reclamo - Decorrenza, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, dalla data di pubblicazione del decreto nelle forme prescritte dall'art. 17 della legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge - Grave ed ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori di avere conoscenza del decreto, per potere proporre reclamo - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. La norma denunciata - nello stabilire, nel testo anteriore alle citate modifiche (non applicabili a procedure fallimentari chiuse nel 2003, come ha plausibilmente motivato il giudice a quo, argomentando dagli artt. 150 e 153 del d.lgs. n. 5 del 2006 e 22 del d.lgs. n. 169 del 2007), che il termine di quindici giorni per proporre il suddetto reclamo decorre, per i soggetti legittimati a questa impugnazione, dalla data di affissione del decreto alla porta esterna del tribunale - sacrifica gravemente ed ingiustificatamente il diritto dei creditori di avere conoscenza di tale decreto, per potere proporre reclamo avverso lo stesso. Gravemente, in quanto richiede un onere di diligenza inesigibile, attesa la necessità di accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la durata della procedura, sovente tutt'altro che breve, per accertare la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo; ingiustificatamente, perché l'indeterminatezza dei soggetti interessati può legittimare modalità di informazione, quale quella prevista dalla norma censurata; il che però non avviene nel caso, come quello del titolare di un credito prededucibile liquidato dal giudice delegato ma non integralmente soddisfatto, in cui tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresì individuati. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, l'onere di diligenza che la norma censurata impone ai creditori è incomparabilmente più gravoso e gravido di conseguenze pregiudizievoli di quello cui deve sottoporsi l'ufficio che sia tenuto a dare conoscenza del decreto di chiusura del fallimento ai creditori ben individuati.
Per la non fondatezza di una questione avente ad oggetto l'art. 119, secondo comma, della legge fallimentare, v. la citata sentenza n. 153/1980.
Sulla scelta dell'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, v. le citate sentenze n. 154/2006, n. 224/2004, n. 273/1987, n. 153/1980, n. 151/1980 e n. 255/1974.
Per l'illegittimità costituzionale di norme della legge fallimentare concernenti la fissazione di termini perentori per la proposizione di rimedi impugnatori, v. le citate sentenze n. 154/2006, n. 224/2004, n. 201/1993, n. 881/1988 e n. 102/1986.