Sentenza 280/2010 (ECLI:IT:COST:2010:280)
Massima numero 34924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 23/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Possesso dei documenti di circolazione e di guida - Previsione che la carta di circolazione possa essere sostituita, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a locazione senza conducente, da fotocopia autenticata e sottoscritta dal proprietario - Omessa estensione a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, della facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 180, comma 4, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come integrato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà - espressamente prevista in relazione al servizio pubblico di trasporto di persone e alla locazione senza conducente - di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. La ratio della scelta legislativa di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell'originale deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza di semplificare la gestione del servizio, attraverso una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale per l'espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all'eventuale smarrimento. Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere dell'essenzialità (quale delineato nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990) e si connoti per la gestione di un parco automezzi, sicché l'omessa estensione della descritta facilitazione, coerente con la generale tendenza all'autocertificazione, finisce per ledere il principio di ragionevolezza. In ogni caso, il controllo dell'effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile attraverso l'invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per l'esibizione dello stesso. (E' assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost.).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 180  co. 4

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 3  co. 17

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte