Sentenza 281/2010 (ECLI:IT:COST:2010:281)
Massima numero 34926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 23/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34925


Titolo
Procedimento civile - Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte dell'INPS di agevolazioni contributive, configuranti "aiuti di Stato", in esecuzione di una decisione della Commissione europea - Attribuzione al presidente di sezione del compito di vigilare sul rispetto dei termini prescritti dalla legge per la decisione nel merito - Questione riguardante disposizione normativa inconferente rispetto al thema decidendum sul quale il rimettente è chiamato a pronunciare - Inammissibilità per difetto di rilevanza.

Testo

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., in quanto la norma denunziata non riguarda il thema decidendi sul quale il giudicante è chiamato a pronunciare, concernente la sussistenza o meno del credito azionato con il titolo di pagamento contro il quale è stata proposta opposizione, con le statuizioni consequenziali; sicché il giudice a quo non deve farne applicazione.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 64/2010, n. 122, n. 50/2009 e n. 419/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  08/04/2008  n. 59  art. 1  co. 6

legge  06/06/2008  n. 101  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte