Sentenza 282/2010 (ECLI:IT:COST:2010:282)
Massima numero 34928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 23/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34927


Titolo
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Configurazione della fattispecie come delitto - Pena della reclusione da uno a cinque anni, con possibilità di arresto anche fuori dei casi di flagranza - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento tra sorvegliato speciale semplice e il sorvegliato speciale con l'obbligo o il divieto di dimora - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo. Invero, non è esatto che la condotta del sorvegliato speciale cosiddetto "semplice" e quella del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune (come nella specie) abbiano pari carattere offensivo, e quindi pari gravità, in caso d'inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. L'art. 3, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni, stabilisce che «Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale». La stessa legge, dunque, prevede una graduazione nell'ambito delle misure di prevenzione, riservando la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai casi di più accentuata pericolosità sociale, nei quali le altre misure non sono ritenute idonee; e questa maggiore pericolosità necessariamente rende più grave l'inosservanza delle prescrizioni imposte al soggetto. Ne deriva che le due situazioni non sono omogenee, onde l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. non è ravvisabile.

Sulla verifica di ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore, v. citate sentenze n. 161/2009, n. 324/2008, n. 22/2007, n. 394/2006; ordinanze n. 41/2009, n. 71 e n. 30/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 9  co. 2

decreto-legge  27/07/2005  n. 144  art. 14  co. 

legge  31/07/2005  n. 155  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte