Sentenza 283/2010 (ECLI:IT:COST:2010:283)
Massima numero 34929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/07/2010; Decisione del
07/07/2010
Deposito del 23/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale - Eccepita inammissibilità per inadeguata specificazione delle ragioni della asserita violazione degli invocati parametri costituzionali - Reiezione.
Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale - Eccepita inammissibilità per inadeguata specificazione delle ragioni della asserita violazione degli invocati parametri costituzionali - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalle parti private resistenti secondo cui il giudice a quo non avrebbe illustrato con chiarezza le ragioni dell'asserita violazione degli indicati parametri. Invero, l'ordinanza della Corte di cassazione indica in modo adeguatamente specifico le ragioni relative sia alla rilevanza, sia alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalle parti private resistenti secondo cui il giudice a quo non avrebbe illustrato con chiarezza le ragioni dell'asserita violazione degli indicati parametri. Invero, l'ordinanza della Corte di cassazione indica in modo adeguatamente specifico le ragioni relative sia alla rilevanza, sia alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
07/08/2007
n. 20
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte