Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale - Eccepita inammissibilità per asserita richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dalla difesa della Regione e da quella di una delle parti private resistenti secondo cui sarebbe stata richiesta una non consentita pronuncia additiva. Il giudice a quo, in effetti, non chiede un intervento manipolativo della norma impugnata, poiché prospetta soltanto che il legislatore regionale avrebbe erroneamente valutato la natura della situazione in cui versa il legale rappresentante di una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio regionale di sanità, qualificando come causa di ineleggibilità quella che, a suo dire, sarebbe, invece, una causa di incompatibilità. E dalla più esatta qualificazione giuridica di tale situazione deriverebbero, secondo l'impostazione dell'ordinanza di rimessione, conseguenze previste dalla normativa regionale attinente al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, nel senso che, dopo la sua elezione, l'interessato dovrebbe soltanto optare tra il mantenimento della carica di legale rappresentante della struttura sanitaria e quella di consigliere regionale. D'altronde, in passato è stata già riconosciuta l'illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilità situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di incompatibilità, senza alcuna preliminare rilevanza dell'eventuale estraneità di tali pronunce al potere decisorio della Corte, sotto il profilo secondo cui sarebbero state richieste sentenze additive di tipo manipolativo, non consentite in sede di giudizio di costituzionalità.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilità situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di incompatibilità, v. le citate sentenze n. 450/2000, n. 171/1984, n. 129/1977, n. 45/1977 e n. 129/1975.