Sentenza 283/2010 (ECLI:IT:COST:2010:283)
Massima numero 34931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/07/2010;  Decisione del  07/07/2010
Deposito del 23/07/2010; Pubblicazione in G. U. 28/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34929  34930


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale - Denunciata irragionevolezza con incidenza sul diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2, comma 1, lett. r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., in quanto stabilisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta». Le cause di ineleggibilità riguardano situazioni idonee a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati nel senso che, avvalendosi della particolare posizione in cui versa, il soggetto non eleggibile può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. Diversa è la situazione di incompatibilità che non si riflette sulla parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi in cui il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di conseguenza, il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione in cui versa, mentre il soggetto incompatibile é tenuto ad optare ex post, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il munus pubblico derivante dalla conseguita elezione. Sia le cause di ineleggibilità che quelle di incompatibilità introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo per il quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, sussiste un'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale, essendo l'adozione di discipline regionali differenziate subordinata alla presenza di particolari situazioni ambientali che giustifichino normative autonome. Cause di ineleggibilità analoghe a quella di cui alla norma de qua sono previste dalla legge n. 154 del 1981, dal d.lgs. n. 502 del 1992 e dal d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'ineleggibilità dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento costituisce un dato di sistema della legislazione statale e configura un principio generale dell'ordinamento giuridico elettorale, il quale attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall'altra, al parallelismo esistente tra le cariche apicali operanti in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private. La Regione Valle d'Aosta ha adottato la legge n. 20 del 2007 in applicazione dell'art. 15 del vigente statuto speciale approvato con la legge costituzionale n. 2 del 2001, che sancisce la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale; competenza che deve essere esercitata, tuttavia, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché in conformità con quanto disposto dallo statuto stesso. La disciplina valdostana - allineandosi a quanto previsto negli ordinamenti di altre Regioni a statuto speciale e della Provincia autonoma di Trento - contempla sia per le posizioni di vertice dell'unica Azienda sanitaria esistente in regione, sia per quelle delle strutture sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con tale azienda, il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. In definitiva, la Regione Valle d'Aosta si è dotata di una normativa coerente con quella statale, da un lato, soddisfacendo l'esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità; dall'altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell'azienda sanitaria regionale ivi operante. Inoltre, non è dubitabile che la posizione delle autorità di vertice delle strutture sanitarie private, le quali operino in stretta collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche della Regione, consenta di influire in vario modo sugli orientamenti degli elettori, sicché possono essere ravvisati, in concreto, pericoli di captatio benevolentiae o di metus publicae potestatis. La scelta tra la previsione di un'ipotesi di ineleggibilità o, in alternativa, di incompatibilità appartiene a quella discrezionalità legislativa che, nella specie, non risulta esercitata in modo irragionevole.

Sulla rilevanza del principio di ragionevolezza nella materia elettorale, v. la citata sentenza n. 376/2004.

Sull'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell'elettorato passivo e sulle condizioni di compatibilità costituzionale di discipline regionali differenziate, v. le citate sentenze n. 143/2010, n. 288/2007, n. 235/1988, n. 20/1985, n. 171/1984, n. 26/1965 e n. 105/1957.

In materia di ineleggibilità dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento, v. le citate sentenze n. 27/2009 e n. 510/1989.

Con specifico riguardo alla disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale dettata dalla legge della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 2007, v. la citata sentenza n. 25/2008.

Sulla potestà legislativa riconosciuta dall'art. 122 Cost. alle Regioni a statuto ordinario in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, v. la citata sentenza n. 2/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  07/08/2007  n. 20  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte