Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assegno speciale continuativo mensile spettante ai superstiti di soggetti titolari di rendita per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento, deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale - Obbligo per l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, di avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere il suddetto assegno nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto a fattispecie assimilabile - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'art. 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. La disposizione impugnata, prevedendo la decorrenza del suddetto termine dalla data del decesso dell'assicurato, pone, per l'assegno speciale continuativo mensile in favore dei superstiti di titolari di rendita INAIL per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per la rendita spettante ai superstiti di assicurato deceduto in conseguenza dell'infortunio. Quest'ultima norma, infatti, a seguito della sentenza n. 14 del 1994, fa decorrere il termine di novanta giorni per la proposizione, da parte dei superstiti, della domanda per ottenere la rendita dalla data in cui essi hanno avuto comunicazione dall'Istituto assicuratore della morte dell'infortunato. La diversità di disciplina è irragionevole ove si tenga presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla titolarità della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza delle diversità sostanziali delle condizioni per avere diritto alle attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una disciplina decadenziale diversa, e ciò anche in presenza della differente durata del termine stesso, poiché ciò che rileva ai fini della tutela del diritto di difesa non è l'ampiezza di tale termine, ma la decorrenza dello stesso da un momento in cui l'interessato acquista conoscenza, tramite l'Istituto assicuratore, della morte dell'infortunato. (Resta assorbita la censura riferita alla dedotta violazione dell'art. 38 Cost.).
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, v. la citata sentenza n. 14/1994.