Sentenza 285/2010 (ECLI:IT:COST:2010:285)
Massima numero 34933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  20/07/2010;  Decisione del  20/07/2010
Deposito del 28/07/2010; Pubblicazione in G. U. 04/08/2010
Massime associate alla pronuncia:  34934


Titolo
Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra padre e madre liberi professionisti nonché tra padri lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Mero richiamo del rimettente alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale - Inidoneità dell'ordinanza di rimessione a consentire alla Corte la verifica del requisito della rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità. Il mero richiamo alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale rende l'ordinanza di rimessione priva del requisito dell'autosufficienza, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma censurata in modo tale da permettere alla Corte di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza, non potendosi supplire a tale carenza per mezzo del riferimento sopra indicato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 70  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte