Sentenza 285/2010 (ECLI:IT:COST:2010:285)
Massima numero 34934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  20/07/2010;  Decisione del  20/07/2010
Deposito del 28/07/2010; Pubblicazione in G. U. 04/08/2010
Massime associate alla pronuncia:  34933


Titolo
Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Ritenuta disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del minore - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre.

In tema di congedo parentale, v. citate sentenze n. 371/2003, n. 197/2002, n. 405/2001, nonché sentenza n. 1/1987.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 70  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte