Lavoro e previdenza - Indennità di maternità - Diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità - Mancata previsione - Ritenuta disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del minore - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre.
In tema di congedo parentale, v. citate sentenze n. 371/2003, n. 197/2002, n. 405/2001, nonché sentenza n. 1/1987.