Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza dell'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della responsabilità personale nell'ambito delle sanzioni amministrative, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Questione già decisa nonché inconferente in relazione all'art. 27 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8. La sentenza n. 165 del 2008 e l'ordinanza n. 244 del 2006 hanno, infatti, già evidenziato come, nell'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, vi sia la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. In tal modo, viene riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione). Quanto al richiamo all'art. 27 Cost., esso non è pertinente poiché la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa.
Sulla portata dell'obbligo del proprietario del veicolo previsto dall'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 165/2008, ordinanze n. 434/2007 e n. 244/2006.
Per la riferibilità dell'art. 27 Cost. alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa, v. la citata ordinanza n. 434/2007.