Sentenza 288/2010 (ECLI:IT:COST:2010:288)
Massima numero 34939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34937  34938  34940  34941  34942


Titolo
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Eccepita inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, stante l'intervenuta modifica della disciplina denunciata dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo impugnato - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, va respinta l'eccezione di inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto, secondo la parte resistente, il rimettente non avrebbe tenuto conto del fatto che una delle norme censurate, dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo impugnato, è stata modificata. Il rimettente riporta la precedente formulazione della legge regionale quando riepiloga il contenuto delle doglianze della ricorrente ma sviluppa le sue argomentazioni basandosi sul nuovo testo, ritenendo che esso non modifichi i termini della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/04/2000  n. 22  art. 5  co. 5

legge della Regione Lombardia  03/04/2000  n. 22  art. 5  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte