Sentenza 288/2010 (ECLI:IT:COST:2010:288)
Massima numero 34940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  04/10/2010;  Decisione del  04/10/2010
Deposito del 08/10/2010; Pubblicazione in G. U. 13/10/2010
Massime associate alla pronuncia:  34937  34938  34939  34941  34942


Titolo
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio - Norme in deroga alla disciplina generale sulla individuazione delle giornate di apertura al pubblico - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione, in quanto riferita a norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, va respinta l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione, in quanto riferita a norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione. Il rimettente, infatti, evoca come parametro l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ritiene che le norme censurate incidano nella materia della concorrenza proprio per il fatto che l'ampia deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva introdotta dal comma 9 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 22 del 2000 sia limitata ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, mentre, per gli esercizi commerciali con una superficie superiore, il comma 5 del medesimo articolo, prevede una deroga più ristretta.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  03/04/2000  n. 22  art. 5  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte